Fondazione

Contatti
Piazza delle Istituzioni - Ramo H
31100 Treviso (TV)
M segreteria@fatv.it
T 0422 591885

PERSONALE DI SEGRETERIA
Carolina dr. Argenziano
Claudia Elisa D’Agostino

Orari di apertura
dal lunedì al venerdì
09.00 - 12.00



Presentazione

La Fondazione Architettura Treviso (FATV) nasce nell’ottobre del 2000 per volontà dell’Ordine degli Architetti di Treviso come strumento operativo idoneo ad affrontare la crescente complessità del “fare” la professione, per dare una risposta qualificata alla crescente esigenza di formazione continua e di aggiornamento degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori e per promuovere la cultura architettonica e del paesaggio, oltre al ruolo del progetto presso il vasto pubblico e le Amministrazioni.
La Fondazione non ha scopo di lucro ed esercita la propria pubblica utilità sociale nella valorizzazione della disciplina dell’architettura e della professione di Architetto, nella tutela e valorizzazione del paesaggio, attraverso la promozione e la diffusione della cultura del progetto architettonico, urbanistico, paesaggistico ad alta sostenibilità.
La Fondazione è stata riconosciuta ed accreditata dalla Regione Veneto, nonché dal Consiglio Nazionale Architetti PPC come Ente Terzo autorizzato allo svolgimento dei corsi di formazione – di cui abbia richiesto l’accreditamento – con l’erogazione di specifici crediti formativi.
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il Comitato tecnico-scientifico, il Comitato tecnico-economico ed il Revisore dei conti sono nominati dal Socio fondatore, il Consiglio dell’Ordine in carica.

La Fondazione ha un bilancio autonomo, vigilato dal Comitato tecnico-economico e dal collegio dei Revisori, e al cui equilibrio concorrono, con propri contributi, il Socio fondatore, sostenitori o privati che abbiano usufruito dei suoi servizi, ovvero enti pubblici.
FATV realizza i suoi obiettivi statutari di concerto con l’Ordine professionale, pur nella piena autonomia gestionale, con la riqualificazione continua delle competenze professionali, mediante:

> L’organizzazione di corsi, seminari, workshop di formazione ed aggiornamento, sia frontali che in streaming o Fad;
> L’organizzazione di eventi culturali, mostre e la partecipazione al confronto pubblico;
> La promozione e la divulgazione di studi e ricerche;
> Lo studio dei nuovi ruoli e servizi che caratterizzano l’attività propria del progettista;
> L’istituzione e il sovvenzionamento di borse di studio;
> L’organizzazione, per conto di terzi pubblici o privati, di concorsi di progettazione o di idee;
> L’organizzazione di visite e viaggi di studio.

Il Consiglio di Amministrazione

Organizzazione

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – Insediatosi il 30 giugno 2023

PRESIDENTE
Arch. Giuseppe Cangialosi
SEGRETARIO
Arch. Gabriella Bravin
TESORIERE
Arch. Caterina Terrazzani
CONSIGLIERE
Arch. Antonella Perona
CONSIGLIERE
Arch. Giacomo Trinca

REVISORE DEI CONTI
Dott. Ferruccio Fuso

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

COORDINATORE
Arch. Maurizio Trevisan
COMPONENTE
Arch. Michele Tomasella
COMPONENTE
Arch. Davide Mezzavilla
COMPONENTE
Arch. Matteo Bandiera
COMPONENTE
Arch. Emanuele Bressan
COMPONENTE
Arch. Nicolò Franchetto
COMPONENTE
Arch. Alberto Grava
COMPONENTE PER IL CDA FATV
Arch. Caterina Terrazzani
COMPONENTE PER L’ORDINE APPC
Arch. Mario Gemin

 

COMITATO TECNICO ECONOMICO

COMPONENTE
Arch. Stefano Zara
COMPONENTE
Arch. Moris Valeri

Statuto

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1- DENOMINAZIONE
Per iniziativa dell’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Treviso, quale fondatore originario, è costituita ai sensi dell’art. 14 e seguenti del C.C. una Fondazione denominata: “Fondazione Architettura Treviso (FATV)”.

ART. 2 – SEDE LEGALE
La Fondazione ha sede legale in Treviso, Prato della Fiera n. 21.
Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire nell’ambito della Regione Veneto uffici o dipendenze.

ART. 3 – SCOPI E FINALITÀ
La Fondazione, non ha fini di lucro, è apolitica e aconfessionale.
La Fondazione, di concerto ed in affiancando l’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Treviso – per brevità anche “Fondatore”, ha come scopo di esercitare la propria utilità sociale nella valorizzazione del territorio e del paesaggio,  attraverso la promozione, la formazione e  la diffusione della cultura progettuale architettonica ed urbanistica, e paesaggistica, del restauro e della conservazione.
La Fondazione opera attraverso soggetti portatori delle migliori conoscenze tecnico-scientifiche,  mediante:
A) L’organizzazione di incontri e la partecipazione al confronto pubblico;
B) L’elaborazione, il coordinamento, la raccolta e la divulgazione delle conoscenze scientifiche e tecniche utili al perseguimento dello scopo;
C) L’organizzazione di convegni tra architetti ed esperti nei vari settori pertinenti, aperti anche a soggetti terzi;
D) La promozione e la divulgazione di studi e ricerche sulle dinamiche di trasformazione dell’edilizia e del territorio;
E) Il sostegno organizzativo, divulgativo e di informazione alle iniziative sopra specificate, prioritariamente nell’ambito del territorio di pertinenza dell’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Treviso e/o nell’ambito del Veneto;
F) L’istituzione di corsi per la formazione specifica e l’aggiornamento dell’architetto nell’ambito delle relazioni tra edilizia, ambiente e paesaggio, anche avvalendosi di consulenti esterni;
G) L’istituzione, la promozione ed il sovvenzionamento utilizzando proventi e/o utili di gestione,  di borse di studio e di ricerca di competenza della professione di architetto, nonché l’incentivazione ed il finanziamento dei programmi che l’Ordine stesso si proporrà di perseguire.
H) L’organizzazione di viaggi studio per architetti, aperti anche a soggetti terzi;
I) La promozione di concorsi per la valorizzazione del territorio e della sua immagine tramite il progetto.
La Fondazione compie le operazioni e gli atti che i suoi organi, riterranno utili ed opportune  per il raggiungimento delle sopra indicate finalità, secondo le indicazioni del Fondatore e nelle rispettive competenze, osservate in ogni caso le disposizioni di legge.
La Fondazione opera per consentire il più ampio accesso alle attività concertate con il Fondatore contenendo, nelle attività di aggiornamento e formazione, i costi per gli iscritti all’Ordine secondo sostenibilità economica.
La Fondazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse o per l’incremento del proprio patrimonio.
È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di strutture non lucrative con analoghe finalità.

ART. 4 – DURATA
La durata della Fondazione è illimitata.

ART. 5 – PATRIMONIO
Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle somme conferite, nell’atto di costituzione, dall’Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Treviso e potrà essere incrementato con beni che potranno pervenire a qualsiasi titolo alla Fondazione da Enti pubblici o privati o da persone fisiche. A garanzia di terzi, che instaurano rapporti con la Fondazione, è costituito un deposito vincolato dell’importo minimo di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero). La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi e delle sue finalità, oltre che con il suo patrimonio, con i contributi, le erogazioni e le sovvenzioni che ad essa perverranno dal Fondatore, o da terzi, nonché da finanziamenti,  a titolo generico o per la realizzazione di specifiche attività, manifestazioni o iniziative.
L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e la Fondazione possono convenzionarsi in termini unitari con soggetti terzi per la raccolta comune di sponsorizzazioni.
Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, fissa annualmente  e alla conclusione dell’anno finanziario precedente, l’entità complessiva della contribuzione  a favore della Fondazione.
La Fondazione nel perseguire i propri obiettivi, scopi e finalità, opera per il pareggio del proprio bilancio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 6 – COMPOSIZIONE E CARICHE
Il Consiglio di Amministrazione, nominato dal Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Treviso, è composto in numero dispari, con un minimo di tre ed un massimo di sette membri non componenti del Consiglio dell’Ordine e del Consiglio di Disciplina, scelti tra coloro che, anche se non iscritti all’Ordine medesimo, per la loro attività o formazione culturale, risultino rispondenti alle finalità della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione sceglie fra i suoi membri un Presidente, un Segretario, un Tesoriere il componente del Comitato Tecnico Scientifico. Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per quattro anni. In caso di dimissioni o revoca, di cui al successivo art. 10, della maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Consiglio decade. Il Consiglio scaduto o decaduto,  resta comunque in carica per la gestione ordinaria fino all’insediamento del nuovo Consiglio e per un massimo di un periodo di imposta.
I consiglieri scaduti o decaduti potranno esser nuovamente nominati. La carica è tuttavia rinnovabile nel limite massimo di due mandati consecutivi. L’attività della Fondazione è regolata dal presente Statuto e dal Regolamento attuativo approvato dal Consiglio di Amministrazione. La rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente.

ART. 7 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – GESTIONE
Il Consiglio di Amministrazione, svolge la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare:
A) Determina di concerto con il Fondatore, le linee generali di gestione e di sviluppo della Fondazione;
B) Approva il bilancio economico, consuntivo e preventivo entro il trenta aprile di ogni anno solare;
C) Entro tre mesi dal termine di ogni anno solare, presenterà al Fondatore il bilancio annuale consuntivo completo di relazione sulle attività svolte nell’anno precedente,  il programma annuale definitivo delle attività ed il relativo bilancio preventivo che ritiene sostenibile per l’anno in corso, anch’esso corredato di una relazione in cui vengano individuate anche le attività che si intendono svolgere in parternariato con il Fondatore. I suddetti bilanci dovranno essere accompagnati da una relazione del Revisore dei Conti;
D) Entro il settimo mese dal termine di ogni anno solare, presenterà la verifica semestrale sugli equilibri di bilancio e le eventuali integrazioni al programma delle attività dell’anno in corso, al fine di permettere allo stesso Fondatore di meglio coordinare l’eventuale proprio impegno;
E) Entro il nono mese dal termine di ogni anno solare, e comunque in tempi compatibili con il dettato del D.P.R. n. 137/2012 e dei successivi regolamento attuativo e linee guida, presenterà al Fondatore il programma dell’offerta formativa concertata per l’anno successivo, al fine della verifica della sostenibilità economica;
F) Può avvalersi di consulenti e collaboratori esterni per settori specifici di attività stabilendo, all’atto della nomina, le funzioni da espletare, la durata dell’incarico e il compenso;
G) Richiede al fondatore la designazione degli amministratori da sostituire in caso di dimissioni o decadenza;
H) Si avvale delle indicazioni del comitato tecnico scientifico con funzioni consultive.
Gli Amministratori con delega potranno sostituire e quindi avere la rappresentanza della Fondazione solo per l’esercizio dei poteri loro delegati.

ART. 8 – REGOLAMENTO ATTUATIVO.
Il Regolamento attuativo contiene le norme di specificazione dei seguenti argomenti:
1) Modalità operative delle attività;
2) Divisione in settori operativi;
3) Delegati operativi responsabili;
4) Comitato tecnico scientifico;
5) Comitato tecnico economico;
6) Ufficio di direzione.
Ogni altra disposizione che possa non essere regolamentata nello statuto, utile per una efficace e trasparente gestione della fondazione.

ART. 9 – CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta ogni bimestre oppure, senza indugio, quando ne venga richiesto dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Revisore dei Conti con l’indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno.
L’avviso di convocazione deve essere inoltrato, anche al Revisore dei Conti, mediante posta elettronica certificata oppure a mezzo lettera raccomandata, da spedire almeno sette giorni prima della data della riunione. Nei casi di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata esclusivamente con posta elettronica certificata almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. Nell’avviso di convocazione deve essere indicato il giorno, l’ora ed il luogo della riunione e l’elenco delle materie da trattare. La riunione è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nel caso di deliberazioni, da parte del Consiglio di Amministrazione, riguardanti proposte di modifica del presente statuto, sarà necessaria la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio. Nessuna modifica al presente statuto potrà essere apportata senza il preventivo parere positivo dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Treviso. Di ogni riunione deve redigersi il verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, dovrà essere trascritto su un apposito libro tenuto a cura del Segretario.

ART. 10 – DECADENZA E REVOCA
Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Treviso ha la facoltà di revocare in qualsiasi momento la nomina di uno o più consiglieri di Amministrazione della Fondazione qualora insorgano motivi gravi tali da creare limitazioni e pregiudizio al proseguimento degli scopi e delle finalità di cui all’art. 3 del presente statuto o di indegnità o incompatibilità. Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, può altresì revocare, con motivata deliberazione, a maggioranza assoluta,  l’intero Consiglio di Amministrazione della Fondazione, qualora il concertato programma, culturale ed economico, delle attività venga nella sostanza disatteso a giudizio del Fondatore. Con la delibera di revoca dovranno essere designati i nuovi amministratori a pena di inefficacia della revoca stessa. Il Consiglio di Amministrazione di propria iniziativa, o su richiesta del Revisore dei Conti, dichiarerà decaduti quei membri che risulteranno assenti ingiustificati per tre sedute consecutive del Consiglio stesso, oppure per cinque sedute, anche non consecutive, nel corso di un anno solare. Gli amministratori nominati in sostituzione di quelli decaduti, revocati o dimissionari scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.

REVISORE DEI CONTI
ART. 11 – NOMINA E ATTRIBUZIONI
Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Treviso contestualmente alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, provvede anche a quella del Revisore dei Conti, indicandolo tra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili.
Il Revisore dei Conti:
A) Controlla che la Fondazione operi nel rispetto della legge, del presente Statuto e del regolamento;
B) Verifica una volta ogni trimestre la consistenza delle disponibilità finanziarie e dei valori e la regolare tenuta della contabilità;
C) Riferisce dell’attività svolta nella relazione sui bilanci preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio di Amministrazione.
D) Relaziona, se richiesto, al Comitato Tecnico economico di cui all’art. 13.
L’esito dei controlli trimestrali deve risultare da verbale trascritto su un libro da conservare a cura del Segretario del Consiglio di Amministrazione.
Il Revisore dei Conti resta in carica per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione; resta comunque in carica fino a quando non sia stato provveduto ad eleggere il nuovo Revisore a norma del presente Statuto.

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
ART. 12 – NOMINA E ATTRIBUZIONI
Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Treviso provvede alla nomina di uno o più Consiglieri, nonché di uno o più soggetti esterni al Consiglio dell’Ordine, che assieme a un componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione costituiscono il Comitato Tecnico Scientifico (CTS), organo consultivo e propositivo in materia culturale, allo scopo di:
– Perseguire continuità operativa, qualità e organicità delle attività della Fondazione, con mansioni di coordinamento esclusivamente scientifico nell’individuazione, curatela, programmazione e valutazione delle attività culturali;
– Individuare le possibili linee di evoluzione delle attività della Fondazione.
Inoltre:
– Esamina i progetti di studio e di ricerca e le relative modalità di esecuzione, presentati dal Consiglio di Amministrazione ed esprime il proprio parere non vincolante;
– Suggerisce la costituzione di gruppi di ricerca per lo svolgimento di studi e indagini;
– Suggerisce collaborazioni con altri enti ed istituzioni di studio e culturali o esperti di settore.
Il Consiglio dell’Ordine nomina tra i membri esterni il Coordinatore con funzioni e compiti che saranno disciplinati dal Regolamento di cui al precedente art.8.

COMITATO TECNICO ECONOMICO
ART. 13 – NOMINA E ATTRIBUZIONI
Il Comitato Tecnico Economico (CTE) è costituito da due Consiglieri dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori; esso verifica e controlla trimestralmente l’andamento del bilancio e ha anche funzioni di indirizzo nella costruzione del bilancio preventivo. Si relaziona con il Tesoriere della Fondazione e, ove necessario, con il Revisore dei Conti.

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE – RINVIO
ART. 14 – ESTINZIONE E LIQUIDAZIONE
L’estinzione della Fondazione dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione qualora ne faccia richiesta il Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Treviso. In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità di attuarli, nonché di estinzione della Fondazione per qualsiasi altra causa determinata, i beni della Fondazione saranno liquidati ed i suoi averi saranno destinati ad organizzazioni non lucrative che perseguono in via prioritaria le medesime finalità della Fondazione stessa.

ART.15 – RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applica la normativa vigente in materia.

ART.16 NORME FINALI E TRANSITORIE
La presente variazione dello Statuto della Fondazione Architettura Treviso viene presentata e depositata alla Regione Veneto per le determinazioni di sua competenza. Le norme del presente Statuto non in contrasto con le determinazioni assunte dalla Regione Veneto, entrano in vigore e valgono immediatamente.

Regolamento

ART. 1- DISPOSIZIONI GENERALI _ GLOSSARIO
II presente Regolamento contiene le norme di attuazione degli argomenti previsti dall’art. 8 dello Statuto della Fondazione:
a) Modalità operative delle attività
b) Divisione in settori operativi
c) Delegati operativi responsabili
d) Comitato Tecnico Scientifico
e) Comitato Tecnico Economico
f) Ufficio di direzione
g) Eventuali altri elementi utili a permettere la concertazione tra il Consiglio dell’Ordine degli Architetti della provincia di Treviso ed il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nonché ogni altra disposizione, che possa non essere regolamentata nello Statuto, utile alla efficace e trasparente gestione della Fondazione.
Il presente Regolamento ha lo scopo di facilitare una più razionale ed efficace organizzazione e azione della Fondazione per rendere concretamente perseguibili gli scopi, le finalità statutarie e gli obbiettivi condivisi col Fondatore. Esso ha una funzione ordinativa, non esaustiva, potendo in ogni caso il C. di A. della Fondazione assumere tutte le decisioni utili al raggiungimento dei risultati programmati. Ai fini del presente Regolamento si intende: per “Concertazione”, un processo/sistema finalizzato di occasioni ed azioni tese al raggiungimento della massima condivisione degli obiettivi e collaborazione tra la Fondazione ed il Fondatore, e viceversa. Per “Elementi utili”, qualsiasi atto, azione, situazione stabile o temporanea di confronto finalizzata al raggiungimento di un obiettivo statutario o programmato.

ART. 2 – MODALITÀ OPERATIVE
2.1 PROGRAMMA ANNUALE DELLE ATTIVITÀ
1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione (C. di A.) procederà all’approvazione del programma annuale delle attività entro la data stabilita dallo Statuto e dal presente Regolamento e, per quanto riguarda le attività di aggiornamento e formazione, comunque in tempi utili per consentire il rispetto dei termini stabiliti dalle Linee Guida nazionali per la formazione dei Piani della Offerta Formativa (POF), nonché il rispetto dei termini per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.
2. Le attività programmate saranno svolte in coerenza con le indicazioni del Fondatore. Il C. di A., a seguito di motivate proposte o per motivi di carattere economico o di opportunità, potrà apportare modifiche al “Programma annuale delle attività”.
3. Qualora proposte ulteriori e/o integrative al concertato “Programma annuale delle attività” siano formulate da terzi o dal Consiglio dell’Ordine, queste dovranno pervenire in forma scritta e presentate al protocollo della Fondazione corredate dai seguenti documenti:
– Relazione illustrativa della/e proposta/e;
– Programma;
– Quadro economico
4. Le proposte verranno valutate nelle modalità di inserimento organizzativo, gestionale ed economico nel “Programma annuale” dal C. di A. della Fondazione, entro 60 giorni dalla data di presentazione nel caso di terzi, ovvero nella prima seduta utile nel caso in cui vengano presentate dal Consiglio dell’Ordine. Dell’esito della valutazione il Consiglio di Amministrazione della Fondazione darà motivata comunicazione.
5. Il C. di A. opera ottimizzando per quanto possibile il rapporto evento/credito formativo come indicato, per l’aggiornamento e la formazione professionale continua, dal D.P.R. 7/8/2012 n. 137 e dal suo Regolamento attuativo ed, in genere, ottimizzando le proprie risorse economiche ed umane per realizzare, nell’ambito di una sostenibilità complessiva, oltre alle attività formative a servizio degli iscritti, anche altri obiettivi statutari di carattere culturale e di promozione del ruolo sociale dell’Architettura e dell’Architetto, ancorché non producano una propria marginalità economica.

2.2 BILANCIO
1. Il C. di A. nella predisposizione dei Bilanci si avvale dei propri consulenti fiscali, legali e del lavoro, nonché del supporto tecnico amministrativo del proprio personale. I programmi ed i Bilanci sono predisposti dal C. di A., visti e valutati gli atti e le proposte dei propri organi di supporto/Comitati (CTS_CTE), o provenienti dal Fondatore nel corso dei periodici incontri tra i rispettivi Direttivi, tenendo conto degli eventuali rilievi mossi dal Revisore durante le sue verifiche nonché, per quanto di competenza, dalla Regione Veneto.
2. Il Bilancio consuntivo è improntato a principi di trasparenza e veridicità delle rendicontazioni.
3. Il Bilancio preventivo è ispirato a principi di prudenza e sostenibilità di gestione cui la Fondazione tende nell’attuare i suoi scopi ed i programmi concertati col Fondatore.
4. i Bilanci sono costituiti da:

Il consuntivo
A) Stato patrimoniale
B) Conto economico
II preventivo
A) Preventivazione ricavi
B) Preventivazione costi
C) Raffronto voci – bilancio esercizio precedente

5. Le procedure di tenuta e predisposizione dei bilanci e la redazione dei relativi documenti funzionali sono finalizzati anche a rendere facilmente confrontabili i capitoli di bilancio con quelli del bilancio annuale del Fondatore.
6. La stesura dei bilanci e le relazioni che li accompagnano tendono ad assicurare leggibilità e comparabilità tra le previsioni e le rendicontazioni finali, potendosi proiettare anche oltre l’anno solare di competenza, e sono pubblicati sul sito web della Fondazione accompagnandole con grafici che ne facilitino la comprensione.
7. Le relazioni che normalmente accompagnano i bilanci danno conto anche del bilancio sociale dell’attività della Fondazione, ovvero del rapporto tra gli obbiettivi concertati, gli investimenti e le risorse mobilitate, ed i servizi resi alla comunità degli iscritti all’albo del Fondatore, e agli altri fruitori.
8. Allo scopo di consentire al CTE le verifiche trimestrali di competenza ed al Fondatore di assumere per tempo adeguate decisioni politiche ed economiche a sostegno dell’attività della Fondazione, il C. di A. adotta un progetto provvisorio del bilancio previsionale, e la redazione del conto consuntivo almeno 15 gg prima della scadenza della data di invio al socio Fondatore.
9. Il conto consuntivo dell’anno precedente, completo dei suoi allegati è trasmesso, a norma di statuto, al Fondatore entro il terzo mese del nuovo anno.
10. I bilanci sono definitivamente approvati entro la fine del mese di aprile, conformemente a quanto stabilito dallo Statuto, e sempre accompagnati dal parere del revisore unico dei conti e, ove ritenuto, del CTE; essi sono tempestivamente trasmessi al Fondatore e alla Regione Veneto.
11. Verifiche intermedie sui dati ‘tendenziali’ di chiusura dei conti consuntivi semestrali ed annuali sono predisposte dalla tesoreria entro il settimo mese dell’anno solare, ed entro il 30 settembre di ogni anno.
10. I bilanci definitivi e le rendicontazioni provvisorie e tendenziali sono predisposte dal tesoriere col supporto degli uffici e l’assistenza del consulente fiscale e del lavoro.
12. Il C. di A. provvede annualmente con proprie specifiche determinazioni a razionalizzare, ed efficientare le spese generali di gestione, nonché i rimborsi, i gettoni e le eventuali premialità nei confronti dei propri dipendenti, dei collaboratori e consulenti esterni, dei sindaci e degli amministratori, tenendo conto dei dati sull’andamento delle attività e della sostenibilità complessiva del bilancio.

2.3 SPONSORIZZAZIONI
1. Il C. di A. della Fondazione o l’Ufficio di Direzione, ove delegato, valutano le sponsorizzazioni che vengono offerte e possono rifiutarle per tutelare il buon nome ed il prestigio della Fondazione e per evitare conflitti di interesse.
2. I rapporti di sponsorizzazione come in genere tutti i rapporti economici della Fondazione sono, di norma, di volta in volta regolati da specifici contratti o lettere di incarico, sulla base di schemi contrattuali di uso corrente o predisposti dall’Ufficio di Direzione. Non costituisce sponsorizzazione l’offerta, a titolo di liberalità, a favore della Fondazione di somme di danaro, di beni o di servizi accessori da parte di soggetti pubblici e privati.
3. La raccolta delle sponsorizzazioni verrà disciplinata con una specifica regolamentazione, o con specifiche determinazioni del Consiglio, assunte in coerenza ed in affiancamento delle deliberazioni di approvazione dei bilanci della Fondazione. Il C. di A. della Fondazione può decidere, ove ne valuti la convenienza, di avvalersi di agenzie specializzate per una raccolta comune col Socio Fondatore di sponsorizzazioni.

2.4 SETTORI OPERATIVI
1. La Fondazione, previa verifica della sostenibilità economica del programma annuale, si organizza in settori e aree operativi e aree tematiche per i quali designerà dei consiglieri, delegandoli alla loro organizzazione e coordinamento.
2. Settori operativi:
A. Formazione ed aggiornamento professionale (seminari, corsi, viaggi, incontri, ecc.):
1. architettura, paesaggio, design, tecnologia;
2. gestione della professione;
3. norme professionali e deontologiche;
4. sostenibilità;
5. storia, restauro e conservazione;
6. strumenti, conoscenza e comunicazione;
7. urbanistica, ambiente e pianificazione nel governo del territorio.
B. Promozione e diffusione della cultura architettonica, urbana e del paesaggio (concorsi, incontri pubblici, convegni, attività espositive, ecc.).
C. Studi, ricerche e borse di studio.
D. Informazione, editoria.

3. Per la definizione dell’offerta formativa si richiamano il DPR 7 agosto 2012 n. 137, il relativo Regolamento e le Linee Guida del CNAPPC.

2.5 DELEGATI OPERATIVI
La responsabilità di ogni singoia attività è in capo al Consiglio di Amministrazione che tuttavia normalmente si avvale, per ogni singola attività, dell’operato di un Delegato operativo allo scopo nominato al fine di garantire una attenta e qualificata curatela scientifica ed organizzativa.
I Curatori  e i Tutor dei corsi/attività sono tenuti a conformarsi ai disciplinari ed alle regole di buona pratica che il consiglio emana per regolarne l’attività, il ruolo e le relative responsabilità.

2.6 CONSULENTI
II C. di A. può avvalersi del supporto tecnico e amministrativo di consulenti in materia fiscale, legale, del lavoro, oltre che in materia informatica, scegliendoli tra professionisti di propria fiducia, sicura e qualificata competenza ed esperienza, con i quali definirà preliminarmente il contenuto del mandato fiduciario, la durata ed il compenso. Nomina altresì un responsabile ‘webmaster’ del proprio sito.
I consulenti supportano l’attività del Consiglio, del personale di Segreteria, del Tesoriere dell’Ufficio di direzione e del Direttore tecnico (ove nominato).

ART. 3 – COMITATI
3.1 – COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
1. Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) ha le funzioni e svolge i compiti che gli sono attribuiti dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. È compito del Coordinatore convocare le riunioni necessarie all’espletamento dei compiti che sono attribuiti al Comitato, curare la rendicontazioni dei lavori e le relazioni del Comitato e tenere informato il presidente dell’andamento dei lavori e delle problematiche emergenti. Al Coordinatore spettano inoltre compiti di stimolo e coordinamento dei lavori, avendo premura che gli stessi si concludano con atti e proposte scritte ed in tempo utile perché il Consiglio possa assumere le decisioni di competenza. Il Coordinatore incontra periodicamente il consiglio per consultazioni.
3. L’attività del CTS è prioritariamente rivolta alla definizione del programma generale delle attività della Fondazione dell’anno solare successivo, delineando le linee strategiche e le priorità formative e culturali in tempo utile perché il C. di A. possa valutarle, condividere le stesse col Fondatore ed assumere le i definitive decisioni di competenza.
4. Al CTS o a suoi membri il C. di A. può affidare lo sviluppo e l’organizzazione di specifici eventi o cicli di eventi.

3.2 – COMITATO TECNICO ECONOMICO
1. Il Comitato Tecnico Economico (CTE) ha le funzioni e svolge i compiti che gli sono attribuiti dallo Statuto. In particolare, fatte salve le prerogative del Revisore dei Conti, ha funzioni conoscitive, di valutazione e proposta sull’andamento economico generale delle attività della Fondazione, anche ai fini di valutare con il necessario anticipo l’opportunità per il C. di A. di assumere particolari provvedimenti, anche di carattere straordinario e per il Fondatore di correggere proprie iniziali decisioni, adeguando il proprio contributo economico per la gestione della Fondazione, a seguito del manifestarsi di imprevedibili necessità.
2. Il CTE può avanzare suggerimenti e proposte per la predisposizione del Bilancio preventivo o per consigliare eventuali iniziative o manovre correttive.
3. Il CTE si autoconvoca ogni qualvolta ciò si renda utile o necessario. Il Tesoriere della Fondazione partecipa alle riunioni del CTE e può chiederne la convocazione ove lo ritenga necessario.
4. Il CTE incontra periodicamente il consiglio, od un suo delegato, per consultazioni.
5. Il CTE, ove lo ritenga necessario, può interpellare il Revisore dei Conti.
6. Le verifiche del CTE avvengono di norma con cadenza trimestrale, e vengono riassunte in un verbale sottoscritto dai partecipanti. Spetta ai membri del CTE (consiglieri del socio Fondatore) informare lo stesso sull’esito delle verifiche effettuate, e gli sottopongono i relativi verbali.

ART. 4 – UFFICIO DI DIREZIONE
L’Ufficio di Direzione, per semplicità denominato ‘DIRETTIVO’, è di norma composto da: i) il Direttore Tecnico ove nominato, ii) dal Presidente e dal Tesoriere, iii) se necessario, dal consigliere Segretario. Per acquisire una più puntuale e dettagliata conoscenza delle questioni attenzionate, al Direttivo può essere fatto partecipare il personale della segreteria.

4.1 – DIRETTORE TECNICO
II C. di A. della Fondazione può deliberare, previa verifica della sostenibilità economica e con il consenso del Consiglio dell’Ordine, di avvalersi dell’opera di un Direttore Tecnico. Il Direttore Tecnico è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Ha l’incarico di organizzare, coordinare le attività della Fondazione al fine di garantire il coordinato ed efficiente funzionamento organizzativo, amministrativo e contabile della segreteria. Egli dirige e coordina la Segreteria, controlla e monitora le attività di tutti gli enti, studiosi, ricercatori e collaboratori esterni chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione stessa. Si relaziona costantemente con il presidente e l’Ufficio di direzione della Fondazione. Il Direttore Tecnico sarà di norma un libero professionista, regolarmente retribuito. In carenza della nomina di un Direttore Tecnico, le sue funzioni sono svolte dal Presidente o da un altro consigliere delegato del Consiglio di Amministrazione.

4.2- SEGRETERIA
La Segreteria è composta da personale, di norma dipendente, tecnico_amministrativo. Essa coadiuva il Direttore tecnico (ove esistente), il presidente, il tesoriere ed il segretario nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, nonché il Consiglio di Amministrazione e l’Ufficio di Direzione nello svolgimento della loro attività. La Segreteria svolge mansioni organizzative ed amministrative e di front-office informativo, opera sotto la guida e la direzione del Direttore Tecnico, ove nominato, o del Presidente o di un suo delegato; si avvale del supporto dei consulenti fiscali, legali e del lavoro della Fondazione. I membri della Segreteria operano con spirito di lealtà, correttezza e collaborazione tra loro, cosi come con tutti i membri dei Comitati e collaboratori della Fondazione, con il personale della segreteria del socio fondatore, nonché con la massima gentilezza e disponibilità verso il pubblico ed i fruitori dei servizi.

ART. 5 – MEMBRI DEL CONSIGLIO
Spettano ai membri del consiglio le funzioni ed i compiti elencati dallo Statuto della Fondazione e quelli speciali conferiti dal presente Regolamento o decisi dal Consiglio. Essi operano con spirito di lealtà e collaborazione tra loro e con tutti i membri dei Comitati, dei collaboratori della Fondazione e con il socio fondatore con cui ricercano la più efficace energia pur nell’autonomo esercizio delle proprie prerogative.

5.1. IL PRESIDENTE:
Spettano al presidente i compiti di rappresentanza, anche legale, della Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio, di stimolo, coordinamento e dirigenza delle attività della Fondazione e del suo personale dipendente. Spetta al presidente la convocazione del C. di A. almeno una volta ogni due mesi o, senza indugio, quando ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri, secondo le modalità previste dall’articolo 9 dello statuto. Egli può delegare parte delle sue incombenze ad un consigliere, stabilmente o con specifica limitata delega. Ove si trovasse temporaneamente impossibilitato, o assente, tali compiti sono validamente assolti da un consigliere espressamente delegato; a tal fine il consiglio può auto-convocarsi per iniziativa della maggioranza dei suoi consiglieri per assumere le necessarie decisioni.

5.2.IL CONSIGLIERE SEGRETARIO:
Spetta al C. segretario la redazione dei verbali delle sedute del Consiglio che condivide e firma con il presidente. Egli cura la corretta predisposizione delle delibere assunte dal C.di A., le ordina cronologicamente per seduta, ed è responsabile della regolare tenuta dei Registri dei Verbali. Assicura che la segreteria sia adeguatamente informata delle decisioni assunte dal consiglio, perché possa conformarsene. Coadiuva il presidente, avvalendosi del supporto della segreteria, nella organizzazione delle sedute del C. di A., e mette a disposizione dei consiglieri e del revisore – prima della seduta – una adeguata documentazione sui temi all’o.d.g. per facilitarne le decisioni. Partecipa, se richiesto, alle sedute dell’Ufficio di direzione e coadiuva il presidente nella verifica dell’attuazione e organizzazione delle attività programmate; coadiuva il presidente nelle risposte alla corrispondenza e nella comunicazione esterna, con particolare riferimento all’aggiornamento ed organizzazione del sito WEB e delle informazioni in esso contenute, di cui verifica l’esattezza e veridicità. Ove si trovasse momentaneamente impossibilitato, o assente, i suoi compiti sono validamente assolti da un altro consigliere allo scopo delegato.

5.3. IL CONSIGLIERE TESORIERE:
Spetta al C. tesoriere la rendicontazione analitica dei conti consuntivi, la predisposizione del relativo bilancio e dei relativi documenti dimostrativi e di rendicontazione, ivi compresa la relazione. Spetta al tesoriere la predisposizione, di concerto con il consiglio di amministrazione, del progetto bilancio preventivo e la predisposizione dei relativi documenti accompagnatori, ivi compresa la relazione. Il tesoriere opera con l’ausilio del personale amministrativo della segreteria e provvede al controllo delle entrate e delle spese; ordina il pagamento delle spese ordinarie necessarie per la coerente, puntuale e tempestiva gestione della Fondazione, secondo le direttive generali e/o specifiche assunte dal consiglio, gli impegni contrattualmente assunti, e le note di rimborso o pagamento presentate. Le spese sono verificate dagli uffici amministrativi e, una volta determinata la loro congruenza con quanto previsto nel bilancio complessivo o nei bilanci delle singole attività, sono liquidate con tempestività, previa validazione del tesoriere, anche a mezzo email. Ove il tesoriere si trovasse temporaneamente impossibilitato o assente, allo scopo di non frenare il normale andamento gestionale, i suoi compiti sono validamente assolti dal presidente. Al suo rientro, il tesoriere ratificherà le decisioni prese o, ove lo ritenesse necessario, proporrà al consiglio una diversa determinazione. Il tesoriere può proporre al consiglio variazioni al bilancio per adeguarlo in tempo utile all’andamento reale dell’attività rispetto alle preventivazioni, o per fronteggiare esigenze impreviste. Può proporre al consiglio l’utilizzo di modelli (preferibilmente informatizzati) di rendicontazione e/o previsione delle spese e delle entrate necessarie per lo svolgimento delle attività in programma, dell’attività dei collaboratori della Fondazione, per un più adeguato e facile controllo delle stesse. Spetta al tesoriere confrontarsi e relazionare al revisore unico dei conti sull’andamento delle attività della Fondazione sotto il profilo economico e contabile, e così pure al Comitato Tecnico Economico. Ove lo ritenga, od in carenza di iniziativa da parte del CTE, ne chiederà la formale convocazione assicurandosi che lo stesso rediga un verbale delle sue verificazioni e delle eventuali proposte e che il verbale stesso sia trasmesso anche all’attenzione del Fondatore. Il tesoriere coordina le verifiche periodiche sull’attuazione ed il risultato economico delle attività e la relativa rendicontazione, che predispone in tempo utile, anche in forma previsionale, perché il Fondatore possa predisporre eventuali integrazioni agli stanziamenti previsti o da prendere per l’anno entrante. A tal fine coordina ed organizza adeguatamente il lavoro del personale della segreteria amministrativa, e si avvale del contributo e della consulenza tecnica dei consulenti fiscali e del lavoro della Fondazione. Il tesoriere cura i rapporti e le consultazioni informali con la tesoreria del Fondatore per gli adempimenti ed i trasferimenti concordati o che si prevedano necessari.

ART.6- DISPOSIZIONI FINALI_TRANSITORIE
Le presenti disposizioni regolamentari sono adottate dal Consiglio della Fondazione alla unanimità dei suoi membri ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 6 e 8 del vigente Statuto. Sono fatte salve le norme regolamentari vigenti non in contrasto con le nuove disposizioni. Le presenti disposizioni riordinano ed integrano quelle precedentemente adottate, e divengono operative a far data dal primo giorno del mese successivo a quello della seduta del C. di A. che le ha ratificate.